Prestazioni
- Possibilità di ridurre l’orario di lavoro: a partire dai 60 anni.
- Pensionamento anticipato completo: a partire dai 63 anni.
- Finanziamento: a decorrere dal 01.01.2017 contributi pari all’1,7% della massa salariale SUVA versati in parti uguali
(0,85%) dal datore di lavoro e dai lavoratori (gli apprendisti sono esentati dall’obbligo contributivo).
Prestazioni:
- rendita transitoria = importo base di CHF 1175.-, maggiorato del 50% del salario mensile determinante per la prestazione non più percepito;
- il beneficiario di una rendita transitoria ha inoltre diritto ai contributi alla previdenza professionale (cassa pensioni) pari al 18% della rendita transitoria
Lo strumento di calcolo vi consente di conoscere l’importo della rendita a cui avete diritto.
Condizione:
- Prima erogazione delle prestazioni: 12 mesi dopo l’entrata in vigore del CCL MPA Pittura e gessatura (prima data utile: 01.01.2018).
- A decorrere da tale data hanno diritto alle prestazioni: tutte le persone dai 60 ai 65 anni.
- La rendita transitoria viene versata direttamente al lavoratore o alla lavoratrice.
- La riduzione minima dell’orario di lavoro è del 20%.
- Una volta decisa, la riduzione dell’orario di lavoro può essere aumentata, ma non revocata.
- Il diritto alla rendita transitoria si estingue con il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS.
Riduzione delle prestazioni:
- Se la rendita transitoria viene percepita per un periodo superiore a 2 anni prima del pensionamento ordinario, trovano applicazione le seguenti riduzioni.
Inizio delle prestazioni in anni e mesi fino al compimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria Da / a | Riduzione
massima consentita del grado di occupazione senza riduzione della rendita transitoria |
5 anni | 4 anni e 1 mese | 40.00% |
4 anni | 3 anni e 1 mese | 50.00% |
3 anni | 2 anni e 1 mese | 66.67% |
2 anni | 3 mesi | 100% |
Esempio:
Mario Rossi beneficia del prepensionamento completo a 61 ½ anni. Usufruisce pertanto della rendita transitoria per 3 anni e 6 mesi (fino al compimento dell’età di pensionamento
ordinaria di 65 anni). Una rendita transitoria non ridotta può tuttavia essere percepita al massimo per 2 anni. La rendita transitoria versata a 61 ½ anni si riduce pertanto all’importo
a cui Mario Rossi avrebbe avuto diritto in caso di riduzione del grado di occupazione al 50%.