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Prestazioni

  • Possibilità di ridurre l’orario di lavoro: a partire dai 60 anni.
  • Pensionamento anticipato completo: a partire dai 63 anni.
  • Finanziamento: a decorrere dal 01.01.2017 contributi pari all’1,7% della massa salariale SUVA versati in parti uguali (0,85%) dal datore di lavoro e dai lavoratori (gli apprendisti sono esentati dall’obbligo contributivo).

Prestazioni:

  • rendita transitoria = importo base di CHF 1175.-, maggiorato del 50% del salario mensile determinante per la prestazione non più percepito;
  • il beneficiario di una rendita transitoria ha inoltre diritto ai contributi alla previdenza professionale (cassa pensioni) pari al 18% della rendita transitoria
    Lo strumento di calcolo vi consente di conoscere l’importo della rendita a cui avete diritto.

Condizione:

  • Prima erogazione delle prestazioni: 12 mesi dopo l’entrata in vigore del CCL MPA Pittura e gessatura (prima data utile: 01.01.2018).
  • A decorrere da tale data hanno diritto alle prestazioni: tutte le persone dai 60 ai 65 anni.
  • La rendita transitoria viene versata direttamente al lavoratore o alla lavoratrice.
  • La riduzione minima dell’orario di lavoro è del 20%.
  • Una volta decisa, la riduzione dell’orario di lavoro può essere aumentata, ma non revocata.
  • Il diritto alla rendita transitoria si estingue con il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS.

Riduzione delle prestazioni:

  • Se la rendita transitoria viene percepita per un periodo superiore a 2 anni prima del pensionamento ordinario, trovano applicazione le seguenti riduzioni.


Inizio delle prestazioni in anni e mesi fino al compimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria Da  /  aRiduzione massima consentita del grado di occupazione senza riduzione della rendita transitoria
5 anni4 anni e 1 mese40.00%
4 anni3 anni e 1 mese50.00%
3 anni2 anni e 1 mese66.67%
2 anni3 mesi100%

Esempio:

Mario Rossi beneficia del prepensionamento completo a 61 ½ anni. Usufruisce pertanto della rendita transitoria per 3 anni e 6 mesi (fino al compimento dell’età di pensionamento ordinaria di 65 anni). Una rendita transitoria non ridotta può tuttavia essere percepita al massimo per 2 anni. La rendita transitoria versata a 61 ½ anni si riduce pertanto all’importo a cui Mario Rossi avrebbe avuto diritto in caso di riduzione del grado di occupazione al 50%.